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Legge 30/12/2004 n. 311

c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

395. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul reddito, l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonchè, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

396. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera c), ed i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c), non operano qualora:

a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 394, lettera a), ferma restando, comunque, in tale caso l’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

397. Salva l’applicazione del comma 391, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti non opera l’inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera

c), nonchè i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c).

398. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto della pianificazione fiscale concordata cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione della pianificazione fiscale concordata nonchè approvate una o più note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 389. Con i medesimi de( Ricerca full-text) creti sono conseguentemente rideterminati i periodi d’imposta di cui al comma 388, per i contribuenti nei cui confronti la pianificazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da quello indicato al comma 387. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonchè le modalità di adesione.

399. Gli studi di settore previsti all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell’ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche prima del decorso del temine previsto dal primo periodo, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

400. In deroga a quanto previsto al comma 399, entro il mese di febbraio 2005, l’Agenzia delle entrate completa l’attività di revisione relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.

401. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni dei commi da 387 a 432, programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi.

402. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «risultanti dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero

7), ovvero rilevati a norma dell’articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma,»;

1.2) nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni»;

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria, » sono soppresse;

2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie »;

3) al numero 6-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta»;

4) al numero 7):

4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati »;

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» so- no inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;

b) nel secondo comma:

1) al secondo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale»;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonchè le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)».

403. All’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «acquisita» sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti»; la parola: «rilevate» è sostituita dalla seguente: «rilevati»;

1.2) nel secondo periodo, le parole: «I singoli dati ed elementi risultanti dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero

7) e dell’articolo 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma,»;

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria, » sono soppresse;

2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie »;

3) al numero 6-bis) il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli in( Ricerca full-text) termediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta»;

 

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